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Statuto

 

Associazione di Promozione Sociale

 

 

Art. 1 DENOMINAZIONE

 

 

E' costituita nel rispetto del codice civile e del decreto legislativo 3/07/2017 n°117, recante Codice Terzo Settore, l'associazione “Gli Insensati”.

 

L'Associazione non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili e proventi non possono essere ripartiti tra gli associati nemmeno indirettamente.

 

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste all'art. 3 del presente statuto.

 

 

 

Art. 2 SEDE

 

L’Associazione ha sede legale in Viale dello Sport 90, 06061, Castiglione del Lago (PG).

 

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria.

 

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Scopo dell'associazione è:

 

- contribuire alla diffusione della cultura e dell'arte musicale quale linguaggio universale dei popoli.

 

 

- promuovere e contribuire all'organizzazione di eventi quali concerti, conferenze, stages e quant'altro sia teso a diffondere tra i giovani l'apprendimento, la formazione della cultura musicale, in particolare della musica d'insieme.

 

 

- promuovere l'educazione musicale della collettività nel senso più ampio del termine.

 

 

L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

 

L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica e finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

 

 

L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

 

 

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della

persona.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4 I SOCI.

 

I soci possono essere singole persone fisiche o persone giuridiche siano esse soggetti privati o pubblici.

 

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

 

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

 

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

 

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

 

 

Ci sono diverse categorie di soci:

– Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

– Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Comitato Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale.

– Soci onorari: coloro che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

– Soci Sostenitori o Promotori: coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

 

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro dieci giorni dall'iscrizione nel libro soci.

 

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

 

L’attività degli associati può essere svolta a titolo gratuito o con rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall’assemblea dei soci. L’associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

 

 

Art. 5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.

 

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci hanno diritto di accesso a delibere, bilanci e rendiconti dell'associazione. Tutti i soci hanno diritto di voto.


 

Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative entro 10 giorni dall’iscrizione nel libro soci. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

L’ammontare della quota annuale è stabilito dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio.

 

 

Art. 6 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO.

 

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al presidente del Comitato direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

 

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

 

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere

all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

 

 

Art. 7 GLI ORGANI SOCIALI.

 

Gli organi dell'associazione

sono:

L'assemblea dei soci;

Il comitatodirettivo;

Il presidente;

I revisori dei conti.

 

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

 

 

Art. 8 L'ASSEMBLEA.

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è convocata

almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione mediante:

 

-- Avviso tramite posta e-mail.

 

E' presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del comitato Direttivo. Deve inoltre essere convocata:

 

- quando il comitato Direttivo lo ritenga necessario;

 

- quando la richiede almeno un decimo dei soci.

 

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. Ѐ straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.L'assemblea ordinaria:

 

 

  1. elegge il Presidente;

 

  1. elegge il Comitato Direttivo secondo quanto stabilito all'art. 4;

 

  1. elegge i revisori dei conti.

 

D) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;

 

E) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal comitato Direttivo;

 

F) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;

 

G) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;

 

H) approva il programma annuale dell'associazione.

 

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

 

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

 

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 (due terzi) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei soci.

 

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

 

 

 

 

Art. 9 IL COMITATO DIRETTIVO.

 

L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a sei membri, compreso il Presidente, ed ha la durata di tre anni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

 

 

Il Comitato direttivo:

 

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

 

2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;

 

3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;

 

5. ammette i nuovi soci;

 

6. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto;

 

7. elegge al proprio interno, il segretario ed il tesoriere, ed ogni altra figura utile al miglior funzionamento del consiglio stesso;

 

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

 

 

 

Art. 10 IL PRESIDENTE.

 

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e l'assemblea. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali.

 

 

 

 

Art. 11 SEGRETARIO E TESORIERE

 

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

 

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

 

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

 

 

 

 

Art. 12 I REVISORI DEI CONTI.

 

I revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea e svolgono le funzioni di controllo previste dalla legge. Partecipano al Comitato Direttivo senza diritto di voto. Hanno diritto a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione.

 

 

Art. 13 I MEZZI FINANZIARI.

 

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono da:

 

a) quote e contributi degli associati;

 

b) eredità, donazioni e legati;

 

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

 

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

 

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

 

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

 

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali, feste e sottoscrizioni anche a premi;

 

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

 

 

 

 

Art. 14 BILANCIO.

 

I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto

palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 (trenta) aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno venti giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno venti giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

 

Art. 15 MODIFICHE STATUTARIE.

 

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, il Regolamento interno e con la Legge italiana.

 

Art. 16 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE.

 

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

 

Art. 17 DISPOSIZIONI FINALI.

 

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

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